Ricorso della Regione siciliana, in persona del  Presidente  pro
tempore,  on.le  Rosario  Crocetta  rappresentato   e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca  e  Antonio  Lazzara,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per carica in Roma, Palazzo  Chigi,  Piazza  Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge
n. 208 del 28 dicembre  2015,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 30 dicembre 2015, n. 302, serie generale  -
S.O. n. 70/L: 
    Art. 1, comma 61 per violazione degli articoli 36 e 37 e 97 dello
Statuto nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione oltre  che  del
principio di leale collaborazione; 
    Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma
638 per violazione degli articoli  36  e  37  dello  Statuto  nonche'
dell'art.  2  delle  n.a.  oltre   che   del   principio   di   leale
collaborazione; 
    Art. 1, comma 586 per violazione degli  articoli  36,  20  e  17,
lett.  b)  dello  Statuto  oltre  che  dell'art.  2  delle  norme  di
attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello  Statuto
stesso; 
    Art. 1 commi 680-682: per  violazione  degli  articoli  97  primo
comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle
pubbliche amministrazioni),  81  ultimo  comma  e  119,  tutti  della
Costituzione nonche' degli articoli 36 e 43 dello  Statuto  siciliano
e' correlate norme di attuazione in materia finanziaria oltre che del
principio di leale collaborazione; 
    Art. 1 comma 685: nella parte in cui non  prevede,  malgrado  sia
legge  ordinaria,  che  il  disposto  «adeguamento  delle  norme   di
attuazione  dello  Statuto»  debba  essere  effettuato   secondo   la
procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione
dell'art. 43. 
    Art. 1 comma 688: per violazione degli articoli  97  primo  comma
(per l'aspetto della  garanzia  degli  equilibri  di  bilancio  delle
pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e  119,  commi  1°  e  6°
tutti della Costituzione, anche  in  riferimento  all'art.  10  della
legge costituzionale 3 del 2001 nonche' degli articoli 36 e 43  dello
Statuto siciliano e correlate norme di attuazione; 
    Art. 1 comma 689: per violazione degli articoli  97  primo  comma
(per l'aspetto della  garanzia  degli  equilibri  di  bilancio  delle
pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6  tutti
della Costituzione, anche in  riferimento  all'art.  10  della  legge
costituzionale 3 del 2001  nonche'  degli  articoli  36  e  43  dello
Statuto siciliano e correlate norme di attuazione; 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  30  dicembre
2015, n. 302 S.O. n. 70/L e' stata pubblicata la legge n. 208 del  28
dicembre 2015, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016)  che
contiene  le  su  indicate  disposizioni  lesive  delle   prerogative
statutarie. 
    La legge di stabilita' del 2016 impone a questa Regione ulteriori
sacrifici. 
    Le norme di cui ci si duole comportano  tutte,  pur  se  a  vario
titolo, effetti negativi sul bilancio regionale. Si  noti  che  viene
introdotta piu' di una misura di importo ingente, che va  a  sommarsi
alle gia' insostenibili riduzioni di  risorse  subite  dalla  Regione
negli ultimi anni. 
    Ne consegue la  violazione  dei  principi  formulati  da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro  i  quali
sono legittime riduzioni di risorse per  la  Regione,  ossia  che  si
tratti di manovre non tali  da  rendere  impossibile  lo  svolgimento
delle funzioni regionali (sentenza n. 138/99). 
    Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in  presenza
di un sistema di finanziamento che non e'  mai  stato  interamente  e
organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da  far
corrispondere il piu' possibile, come sarebbe  necessario,  esercizio
di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di
risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla  capacita'
fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione  di  gettito
tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro». 
    Inoltre, appare  necessario  evidenziare  che  la  giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello  Stato  puo',
nell'ambito  di  manovre  di  finanza  pubblica,  anche   determinare
riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non
sia alterato il rapporto tra i  complessivi  bisogni  regionali  e  i
mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983,  n.
123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e, che, a tal  fine,
essendo indiscutibile il depauperamento della finanza  regionale,  la
stessa Corte ha affermato che non «sia  necessario  dimostrare  alcun
vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011). 
    Del resto che le norme oggi impugnate incidano, sia  direttamente
che  indirettamente,  su  una  finanza  regionale   gia'   gravemente
compromessa dalla circostanza che  al  bilancio  regionale  affluisce
solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia  si
evince dai dati richiamati dalla Corte dei conti in sede di  parifica
del Rendiconto per l'esercizio finanziario  2014  (3  luglio  2015  -
Sezioni riunite in sede di  controllo  per  la  Regione  siciliana  -
Delibera n. 2/2015/PARI e Relazione). 
    Dalla relazione in sede di parifica risulta che  «Nel  corso  del
2014,  la  Struttura  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate   ha
«trattenuto» le entrate riscosse nella Regione per complessivi  585,5
milioni di euro, riversandole direttamente al bilancio dello Stato  a
titolo di accantonamenti tributari e, per  di  piu',  in  assenza  di
qualsiasi comunicazione formale alla Regione.  Quest'ultima,  in  tal
modo, non ha potuto «accertare»  la  medesima  somma  in  entrata  e,
conseguentemente in uscita a titolo di concorso alla finanza pubblica
atteso che, nell'ordinamento  contabile  della  Regione,  le  entrate
erariali sono accertate all'atto del versamento». 
    Le Sezioni riunite hanno, pertanto, evidenziato  «come  l'operato
degli anzidetti  Uffici  statali,  che  hanno  posto  in  essere  una
sostanziale "compensazione per cassa", abbia realizzato una procedura
unilaterale  e  poco  trasparente,  che  non  consente  un   corretto
riscontro al livello di banca dati SIOPE e che mal si concilia con il
principio di "leale collaborazione" che deve  presidiare  i  rapporti
istituzionali tra Stato e Regione». 
    Tale prassi ha prodotto un duplice ordine di criticita': «da  una
parte non ha  consentito  alla  Regione  di  operare  in  termini  di
corretta  contabilizzazione  delle  entrate,   di   talche'   risulta
fuorviante e di difficile comprensione, attraverso il rendiconto, non
solo  la  modalita'  con  la  quale  la  Regione  ha  contribuito  al
risanamento della finanza pubblica, ma anche l'analisi  della  "serie
storica" degli accertamenti, ai fini di un confronto omogeneo  con  i
dati  degli  esercizi  precedenti;  dall'altra,  si  e'  generato  un
disallineamento tra le scritture contabili dello Stato e quelle della
Regione, atteso che la quietanza in entrata al bilancio  dello  Stato
del  31  dicembre  2014,  e'  stata  successivamente  rettificata  in
diminuzione per l'importo di  585,5  milioni,  gia'  trattenuto  alla
Regione, con effetti sul consuntivo 2014  dello  Stato,  mentre,  nel
rendiconto della Regione, le medesime entrate, restituite  nel  primo
trimestre 2015, sono state necessariamente  contabilizzate  in  conto
competenza 2015, non potendo incidere in diminuzione del disavanzo di
fine esercizio». 
    Dal testo della relazione di parifica del 2015 (consultabile  sul
sito della Corte dei  conti)  risulta  con  tutta  evidenza  il  peso
gravoso che la Regione  e'  costretta  annualmente  a  sostenere  per
effetto delle varie disposizioni che nel tempo si sono  succedute,  a
partire dalla legge di stabilita' 2012,  e  che  le  impongono  oneri
sempre piu' gravosi a vario titolo. 
    Tanto premesso si formulano le doglianze per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Art. 1, comma 61 - per violazione degli articoli 36  e  37  dello
Statuto nonche' dell'art. 2 delle n.a. in materia  finanziaria  oltre
che del principio di leale collaborazione; 
    La norma dispone la riduzione dell'aliquota IRES a decorrere  dal
2017 (dal 27,5% al 24%) e produce un minor gettito (di competenza)  a
livello nazionale stimato  pari  a  3.970  milioni  di  euro  l'anno,
parzialmente  compensato  da  un  recupero  IRPEF   (comprensivo   di
addizionali) di 114 milioni di euro in ragione  d'anno,  dovuto  alla
maggiore imponibilita' di dividendi e plusvalenze  da  partecipazioni
qualificate. 
    La somma dei due effetti finanziari determina a regime una minore
entrata per l'Erario (di competenza) pari a  3.856  milioni  di  euro
l'anno. 
    Al riguardo si osserva che la  norma  in  questione  riguarda  un
tributo erariale di spettanza regionale e, pertanto, considerato  che
essa si applica anche  all'Ires  riscossa  in  Sicilia,  la  disposta
riduzione dell'aliquota viola l'assetto finanziario  stabilito  dagli
articoli 36 e 37 dello Statuto -  in  base  ai  quali  spettano  alla
Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette  o  indirette,  comunque  denominate,  ad
eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato  e  di  quelle
che rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 delle n.a.  in  materia
finanziaria per darsi luogo alla prevista deroga. 
    Ed invero, la  mancanza  di  una  clausola  di  salvaguardia  che
preveda l'inapplicabilita' della disposizioni in esame  alle  Regioni
ad autonomia speciale, ove siano in contrasto con gli  statuti  e  le
relative norme di attuazione,  e  la  circostanza  che  la  relazione
tecnica, nel quantificare ed esporre i dati  contabili  ed  economici
ricollegabili alle misure introdotte, prenda a riferimento le entrate
riscosse in tutto il territorio  nazionale,  senza  escludere  quello
della Regione  Siciliana,  inducono  a  ritenere  che  la  previsione
censurata possa comprendere effettivamente anche le entrate derivanti
dai tributi riscossi a tale titolo nella Regione siciliana. 
    Per altro tale riduzione e'  stata  unilateralmente  disposta  in
assenza di ogni intesa con lo Stato e non e'  stata  prevista  alcuna
misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione. 
    Per tale ragione sono stati violati tutti i parametri rubricati. 
    Art. 1, commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma
638 per violazione degli articoli  36  e  37  dello  Statuto  nonche'
dell'art.  2  delle  n.a.  oltre   che   del   principio   di   leale
collaborazione; 
    Le disposizioni in rubrica introducono una addizionale  IRES  del
3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. 
    In particolare, il comma  65  stabilisce  che  detta  addizionale
opera per gli istituti di credito, le societa' di gestione comune dei
fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari,  le
SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta  elettronica
e gli istituti  di  pagamento  e  le  societa'  finanziarie  (di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992), inclusa la  Banca
d'Italia  ma  non  le  imprese  di  assicurazione  e   le   eventuali
capigruppo. Il  comma  66  chiarisce  le  modalita'  di  applicazione
dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di
gruppo  ovvero  per  il   regime   della   trasparenza   (in   quanto
controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale  e
provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla
partecipata. 
    Ai sensi del comma 67, poi, si rendono  integralmente  deducibili
dall'IRES gli interessi passivi in favore  dei  soggetti  destinatari
della maggiorazione IRES in commento (modificando  l'art.  96,  comma
5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il  comma  68
ne dispone la deducibilita' integrale anche a fini IRAP. Il comma  69
dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
    Il maggior gettito derivante dalle norme introdotte e'  destinato
ad  incrementare  il  rifinanziamento  del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica - FISPE (comma 638). 
    Le  disposizioni  in  rubrica  nell'introdurre  l'addizionale  in
discorso dispongono che tale maggior gettito tributario sia destinato
al FISPE - Fondo per interventi  strutturali  di  politica  economica
(comma 638) come risulta dalla relazione tecnica  al  Senato  -  Atti
Senato 2111-B alla legge n. 208 del 2015. 
    Codesta Corte ha piu' volte precisato  che  «L'evocato  art.  36,
primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del  1965,
indica le seguenti tre  condizioni  per  l'eccezionale  riserva  allo
Stato del gettito delle entrate erariali:  a)  la  natura  tributaria
dell'entrata; b) la novita' di tale entrata; c) la  destinazione  del
gettito «con  apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti  a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato specificate nelle leggi medesime»» (ex multis, sentenze n.  273
del 2015, n. 176 del 2015, n. 145  del  2014  e  n.  241  del  2012).
Tuttavia  non  sembra  che  tali  requisiti  sussistano  tutti  nella
fattispecie in esame. 
    Questa Regione non contesta  ne'  la  natura  tributaria  ne'  la
novita' dell'entrata in questione  ma  ne  eccepisce  la  carenza  di
specificita' della destinazione conformemente a  quanto  ritenuto  da
codesta Corte (cfr. da ultimo  sentenza  n.  246/2015)  la  quale  ha
precisato  che  «non  si  riscontra  la  specifica  destinazione  per
finalita' contingenti o continuative dello Stato».  Ed  infatti  "con
riguardo a precedenti disposizioni di incremento del medesimo  «Fondo
per interventi strutturali di politica  economica»  ha  ritenuto  che
tale destinazione  «identificandosi  con  le  finalita'  generali  di
istituzione del fondo stesso al cui incremento  e'  volta,  non  puo'
considerarsi specifica»". 
    In ordine alle disposizioni che prevedono in  ordine  al  maggior
gettito  di  tale  maggiorazione  occorre  evidenziare,  oltre   alla
violazione dei parametri di cui agli articoli 36 e 37 dello  Statuto,
anche di quello di cui all'art. 2 delle n.a. in  materia  finanziaria
per l'assenza di  una  specifica  destinazione  del  maggior  gettito
derivante dalle norme introdotte (comma 638 - si  rinvia  al  dossier
2111 «Relazione sulla legge di stabilita' 2016»). 
    Oltre alla rilevata violazione relativa alla dedotta  assenza  di
specificita' della destinazione si prospettano  ulteriori  violazioni
dei parametri in rubrica ad opera del comma 67. 
    Esso prevede l'integrale deducibilita' dall'IRES degli  interessi
passivi in favore dei soggetti destinatari della  maggiorazione  IRES
in commento (modificando l'art.  96,  comma  5-bis  del  TUIR).  Tale
disposizione incide ulteriormente sul bilancio  regionale  posto  che
sottrae gettito tributario alla Regione in  assenza  dei  presupposti
previsti dalle norme in rubrica e di ogni concertazione relativa alla
possibilita' di misure compensative. E  cio'  considerato  che  anche
tale riduzione e' stata unilateralmente disposta in assenza  di  ogni
intesa  con  lo  Stato  e  non  e'  stata  prevista   alcuna   misura
compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione stante che  il
gettito  della  neo  istituita  addizionale  dovrebbe,   secondo   le
intenzioni del legislatore nazionale,  confluire  tutto  nelle  casse
erariali. 
    Cio' si desume dal collegamento fra i commi 61 e da 65 a 69,  che
l'addizionale  in  questione  viene  istituita  per   compensare   la
riduzione dell'aliquota IRES prevista dal detto comma 61. 
    Art. 1 comma 586 per violazione degli articoli 36, 20 e 17, lett.
b) dello Statuto oltre che dell'art. 2 delle norme di  attuazione  in
materia finanziaria nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso; 
    Il comma in rubrica stabilisce che  gli  indennizzi  dovuti  alle
persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o
vaccinazioni,  in  base  alla  legge  25  febbraio  1992,   n.   210,
riconosciuti dopo il 1°  maggio  2001,  demandati  alle  regioni,  in
attesa del trasferimento dallo  Stato  delle  somme  dovute,  vengono
anticipati da ogni regione agli aventi diritto. 
    Malgrado la disposizione non si ritenga applicabile alla  Regione
siciliana in virtu' del quadro normativo di riferimento che  appresso
si ricostruisce, tuttavia, essa viene cautelativamente impugnata  per
mero   tuziorismo   difensivo   qualora   non   dovessero   ritenersi
condivisibili le argomentazioni prospettate da questa difesa. 
    Tanto premesso si osserva che con il decreto legislativo  n.  112
del 1998, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi  in  tema  di
salute sono stati trasferiti alle Regioni (art. 114) con attribuzione
delle risorse relative (art. 7) e con previsione che il trasferimento
predetto sarebbe  avvenuto  contestualmente  alla  devoluzione  delle
risorse medesime. L'individuazione del termine  di  trasferimento  e'
poi avvenuta con atto di normazione secondaria. Il  trasferimento  di
funzioni alle Regioni  con  decorrenza  1°  gennaio  2001,  e'  stato
disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20
maggio 2000. 
    Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
gennaio 2002  sono  state  rideterminate  le  risorse  necessarie  al
trasferimento di cui sopra, con la precisazione che restano a  carico
dello Stato gli oneri derivanti da ricorsi  giurisdizionali  relativi
ad istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001; clausola
che e' stata ribadita  dal  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2003. 
    Con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
maggio 2000 recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di
salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo  IV,  capo  I,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono state fissate  le
decorrenze dell'esercizio di funzioni da parte delle regioni  statuto
ordinario e,  per  l'esercizio  da  parte  delle  regioni  a  statuto
speciale e' stato precisato che «2. Ai fini dell'esercizio  da  parte
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le  risorse
individuate dal presente decreto sono trasferite  contestualmente  al
conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei  limiti  e  con  le  modalita'
previste dai rispettivi statuti. 
    Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le  regioni  a
statuto speciale e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  fino
all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma». 
    Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
gennaio 2002 recante «Rideterminazione delle risorse  finanziarie  da
trasferire alle regioni e agli  enti  locali  per  l'esercizio  delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di salute  umana  e  sanita'  veterinaria»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, in  ordine  alle  Regioni  a
statuto speciale e province autonome e' stato precisato  che  «1.  Le
risorse destinate alle regioni a statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei
limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti». 
    Ricostruito cosi' il quadro  normativo  di  riferimento,  non  si
ritiene che il comma in rubrica possa incidere sulle  prerogative  di
questa  Regione  in  quanto,   a   voler   sostenere   una   difforme
interpretazione, la disposizione su citata incorrerebbe nelle censure
precisate in rubrica  poiche'  si  attribuirebbero  competenze  senza
avvalersi delle modalita' previste  dallo  Statuto.  Tali  competenze
ulteriori ed illegittimamente attribuite produrrebbero la  violazione
degli articoli 36, 20 e 17 lett. b) dello Statuto d'autonomia nonche'
2 delle n.a. in materia finanziaria  e  dell'art.  43  dello  Statuto
stesso per le refluenze che provocherebbero in ambito  finanziario  e
nell'esercizio di funzioni  nella  materia  della  salute  e  per  la
mancata osservanza della normativa  statutaria  nell'attribuzione  di
nuove competenze. 
    Art. 1, commi da 680-682 per violazione degli articoli  97  primo
comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle
pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e  119,  commi  1°  e  6°
della Costituzione anche  in  riferimento  all'art.  10  della  legge
costituzionale 3 del 2001, tutti  della  Costituzione  nonche'  degli
articoli 36 e  43  dello  Statuto  siciliano  e  correlate  norme  di
attuazione in materia finanziaria oltre che del  principio  di  leale
collaborazione; 
    I commi da 680 a 682 determinano le  modalita'  e  l'entita'  del
concorso  alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare: 
    viene stabilito in 3.980 milioni di euro per  l'anno  2017  e  in
5.480 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  il
concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle
Province autonome. Le modalita' di  realizzazione  del  contributo  -
vale a dire la definizione degli ambiti di  spesa  da  tagliare  e  i
relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto  ordinario
e per ciascuna di  esse,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  -  dovra'  essere  stabilito,  come  per   gli   esercizi
precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il  31  gennaio
di ciascun anno.  Per  quanto  riguarda  le  autonomie  speciali,  il
contributo di ciascuna di esse dovra' essere determinato d'intesa con
la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione  Trentino-Alto
Adige e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  l'applicazione
delle sopradescritte norme deve avvenire  nel  rispetto  dell'accordo
sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e  recepito
con la legge di stabilita' 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681); 
    viene esteso al 2019 il contributo al  contenimento  della  spesa
pubblica gia'  previsto  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario  dal
decreto-legge n. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le  modalita'
di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere  concordate  in
sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun  anno
(comma 682). 
    Per quel che interessa la Regione siciliana i commi  su  indicati
determinano le modalita' e  l'entita'  del  contributo  alla  finanza
pubblica delle Regioni e delle Province autonome  per  gli  anni  dal
2017 al 2019. In particolare: viene stabilito  in  3.980  milioni  di
euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il  complesso
delle  Regioni  e  delle  Province  autonome.  I  commi  in  discorso
disciplinano anche le modalita' di realizzazione del  contributo  per
il complesso delle regioni a statuto  ordinario  e  per  ciascuna  di
esse. 
    Sempre per quanto riguarda le autonomie speciali,  il  contributo
di ciascuna di esse dovra' essere determinato d'intesa con la  stessa
Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione  delle  sopra
descritte norme deve avvenire nel rispetto dell'accordo  sottoscritto
tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la  legge
di stabilita' 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681); viene esteso al
2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica gia' previsto
per le Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 66/2014, pari
a 4.202 milioni di euro. Le modalita' di realizzazione del  risparmio
stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni
entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 682). 
    In particolare i commi in questione modificano la previsione  del
comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 a sua volta
modificativo  della  previsione  del  comma  2   dell'art.   46   del
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66. 
    Tale ultimo comma della legge di stabilita' 2015  fa  riferimento
ai seguenti contributi a carico delle regioni: 
    contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12  novembre
2011, n. 183 (Sent. n. 19 del 2015); 
    contributo previsto dall'art. 28, comma 3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011,  n.  201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent.  n.
82 del 2015) e successive modificazioni contenute  nei  decreti-legge
n.  1/2012  (sent.  n.  65  del  2015  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 35, comma 4 e 5)  e  n.  16/2012  (sent.  n.  97  del  2013
illegittimita'  costituzionale  del  comma   2   dell'art.   4,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle,
procedure di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, nella  parte  in  cui  si  applica  alla
Regione siciliana; 
    contributo  previsto  dall'articolo  art.  16,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. 77 del 2015); 
    contributo previsto dal comma 499 art. 1 della legge 27  dicembre
2013, n. 147 recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (sent. n. 238 del 2015); 
    contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014,  con
modificazioni Non depositata la decisione. 
    Le norme di riferimento dei contributi sopra elencati sono  state
oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi  alla
Corte costituzionale. 
    L'odierno comma 680 dispone un  concorso  alla  finanza  pubblica
delle Autonomie speciali che segue quello previsto dalle disposizioni
citate che, a partire dal decreto-legge n.  201  del  2011,  si  sono
susseguite in  materia  e  grava  ulteriormente  sul  bilancio  della
Regione siciliana impedendole lo svolgimento delle  proprie  funzioni
indispensabili. 
    Oltre all'entita' del contributo richiesto rileva che la Sicilia,
insieme solo a Valle d'Aosta e Friuli  Venezia  Giulia,  lo  assicuri
oltre che nell'ambito di «applicazione dei commi rubricati  anche  ai
sensi dell'art. 1, commi da 400 a 417 della legge  n.  190  del  2014
concernente la disciplina del patto di stabilita' interno in  termini
di competenza euro compatibile. 
    Da cio' in estrema sintesi puo' evidenziarsi  che  il  contributo
ancora una volta richiesto alla Regione siciliana in termini di saldo
netto da finanziare viene ad  aggiungersi  a  tutti  quelli  gia'  in
precedenza disposti dallo Stato (tutti fatti oggetto  di  impugnativa
da  parte  di  questa  Regione)  ed  ancora  una  volta,  nelle  more
dell'emanazione delle previste  e  necessarie  norme  di  attuazione,
sottrae unilateralmente e in assenza delle condizioni per far luogo a
riserva, gettito di integrale spettanza regionale. Inoltre  il  comma
681 prolunga al 2019 il periodo sino al quale questa  Regione  dovra'
versare il contributo come prescritto dal comma 6  dell'art.  46  del
decreto-legge n. 66/2014 ed anche tale previsione risulta lesiva  dei
parametri rubricati poiche' decurta unilateralmente gettito a  questa
Regione in assenza delle condizioni previste  dall'art.  2  n.a.  per
darsi luogo a tale eccezionale deroga. 
    Anche  la  previsione  in  argomento  incide  pesantemente  sulle
finanze di questa Regione gia' gravata da una serie di contributi che
le impediscono lo svolgimento delle sue ordinarie funzioni. 
    A riprova di cio' si deposita copia dell'allegato 3 alla delibera
di Giunta n. 318 del 21 dicembre 2015 dal quale risulta il  confronto
con le altre Regioni a statuto  ordinario  e  a  statuto  speciale  e
risulta, per l'anno 2015, che le entrate del  titolo  I  espresse  in
milioni di euro hanno un importo inferiore a quello delle uscite  nel
medesimo periodo e risulta, inoltre, a quella data l'ingente  importo
del concorso alla finanza pubblica. 
    In proposito si osserva che tale disposto concorso risulta lesivo
delle rubricate norme statutarie ed anche dell'art. 2 delle  n.a.  in
materia finanziaria in quanto sottrae disponibilita' a questa Regione
senza che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2, comma 1°  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 per darsi  luogo
ad una legittima deroga al principio della spettanza del gettito  dei
tributi riscossi sul proprio territorio e sottrae  a  questa  Regione
entrate che essa potrebbe destinare a far fronte alle proprie spese. 
    Al riguardo va osservato che seppure le pubbliche amministrazioni
debbano concorrere  all'equilibrio  finanziario  del  bilancio  dello
Stato ed alla sostenibilita' del  debito  pubblico,  le  stesse  sono
tenute (art. 119 Cost.) anche a  garantire  l'equilibrio  dei  propri
bilanci  e,  pertanto,  poiche'  mette  in  crisi  il  raggiungimento
dell'equilibrio finanziario  del  bilancio  regionale  la  previsione
legislativa viola gli articoli 81, ult. comma 97,  comma  1°  e  119,
commi  1°   e   6°   della   Costituzione   nonche',   prevedendosene
l'applicabilita' a prescindere dalle necessarie norme di  attuazione,
anche l'art. 43 dello Statuto. 
    Art. 1 comma 685: nella parte in cui non  prevede,  malgrado  sia
legge  ordinaria,  che  il  disposto  «adeguamento  delle  norme   di
attuazione  dello  Statuto»  debba  essere  effettuato   secondo   la
procedura prescritta dall'art. 43 dello Statuto stesso per violazione
dell'art. 43. 
    La  disposizione  in   rubrica   stabilisce   che   «Nelle   more
dell'adeguamento  delle  norme  di  attuazione  dello  statuto  della
Regione  siciliana  alle  modifiche  intervenute  nella  legislazione
tributaria» sono assegnati a questa Regione 900 milioni di  euro  per
addivenire a chiarimento sulla compartecipazione  regionale  e  sulla
revisione della percentuale di compartecipazione al gettito. 
    Tale   disposizione,   in   quanto    legge    ordinaria,    deve
necessariamente,  limitatamente  all'inciso  del  quale   si   deduce
l'omissione e cioe' «secondo la  procedura  prescritta  dall'art.  43
dello Statuto», statuire espressamente che il detto adeguamento debba
avvenire  con  le  modalita'  statutariamente  previste   in   quanto
l'omissione  in  questione  e'  lesiva   del   parametro   statutario
rubricato. 
    Art. 1 comma 688: per violazione degli articoli  97  primo  comma
(per l'aspetto della  garanzia  degli  equilibri  di  bilancio  delle
pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e  119,  commi  1°  e  6°
tutti della Costituzione, anche  in  riferimento  all'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001 nonche' degli  articoli  36  e  43
dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione. 
    Il comma 688, aggiunto nel corso dell'esame  in  sede  referente,
stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna
regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il  2016,
9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il  2018  e
14,2 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2019.  La  quota  di
competenza di ciascuna regione a statuto ordinario e' determinata  in
proporzione agli  importi  di  cui  all'allegato  7,  concernente  il
contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito
dal comma 683 e per le Regioni a statuto speciale con accordo in sede
di Conferenza Stato-Regioni. 
    In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti  versamenti,
potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano  essere
riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni  disposta
dalla modifica al comma 683 e dai commi  685  e  686  nei  confronti,
rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della  Sicilia  e
della Valle d'Aosta. Tale erogazione corrisponde alla  somma  versata
all'entrata dal comma 687 e, qualora cio' comportasse  la  necessita'
di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame  -  come
pure quelli di cui al comma 689 - potrebbero  correlarsi  agli  oneri
per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna  una  conferma  da
parte del Governo. 
    Anche tale disposizione comporta un  ulteriore  aggravio  per  il
bilancio della Regione e in quanto ad essa applicabile risulta lesiva
dei parametri in rubrica. In ogni caso si profila  illegittima  e  in
contrasto con la giurisprudenza di codesta Corte  laddove  quantifica
il recupero per anni successivi e ne aumenta  l'importo  a  decorrere
dal 2019 senza apporre un termine finale a tale recupero. 
    Art. 1 comma 689: per violazione degli articoli  97  primo  comma
(per l'aspetto della  garanzia  degli  equilibri  di  bilancio  delle
pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, commi 1 e 6  tutti
della Costituzione, anche in  riferimento  all'art.  10  della  legge
costituzionale 3 del 2001  nonche'  degli  articoli  36  e  43  dello
Statuto siciliano e correlate norme di attuazione. 
    Il comma 689, aggiunto dalla Camera nel corso dell'esame in  sede
referente, stabilisce il recupero all'erario attraverso il metodo del
l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali spettanti  alla  Regione  siciliana  (sulla  base  di  norme
statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro  per  il  2016,
14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018  e
21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. 
    Anche la modalita' di recupero delle somme  nei  confronti  della
Regione  siciliana   e'   illegittimamente   prevista   tramite   gli
accantonamenti  ed  e'  altresi'  illegittima  la  previsione   della
decorrenza del  maggior  accantonamento  dal  2019  senza  che  venga
individuato un termine finale a tale previsione. 
    In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti e
accantonamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi
possano essere riconducibili alla erogazione  complessiva  dei  1.550
milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi  685  e  686
nei confronti, rispettivamente, delle  regioni  a  statuto  ordinario
(600 milioni), della Sicilia (900 milioni) e della Valle d'Aosta  (50
milioni). Tale erogazione corrisponde alla somma versata  all'entrata
dal comma 687 e, qualora cio'  comportasse  la  necessita'  di  nuove
emissioni di titoli di Stato, i  versamenti  in  esame  -  come  pure
quelli di cui al comma 689 - potrebbero  correlarsi  agli  oneri  per
interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da  parte
del Governo (cfr. legge di  stabilita'  2016  dossier  -  sintesi  di
contenuto). 
    La previsione si presta a censure in quanto sottrae ulteriormente
somme alle casse della Regione siciliana e ne mina gravemente il  suo
bilancio con  la  formula  del  recupero.  Ed  invero  la  richiamata
disposizione nel  prevedere  un  aggravio  dell'onere  finanziario  a
carico della Regione mediante un  meccanismo  ad  essa  inapplicabile
(quote di compartecipazione ai tributi erariali) e,  in  assenza  dei
presupposti previsti dall'art. 2, comma 1° del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1074/1965,  per  darsi  luogo  ad  una  legittima
deroga al principio della spettanza del gettito dei tributi  riscossi
sul  proprio  territorio,  le  sottrae  entrate  che  questa  Regione
potrebbe destinare a far fronte alle proprie spese. 
    Ed ancora in proposito va  osservato  che  seppure  le  pubbliche
amministrazioni debbano  concorrere  all'equilibrio  finanziario  del
bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito  pubblico,  le
stesse sono tenute (art. 119 Cost.) anche  a  garantire  l'equilibrio
dei  propri  bilanci  sicche',  stante  che   mette   in   crisi   il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale, la
previsione legislativa viola altresi' gli articoli 81, ult. comma 97,
comma  1°  e  119,  commi  1°  e  6°  della   Costituzione   nonche',
prevedendosene l'applicabilita', a prescindere dalle necessarie norme
di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto. 
    Conclusivamente quindi  l'intera  manovra  recata  dai  commi  in
rubrica per gli effetti che determina in termini  di  (dis)equilibrio
di bilancio mette a repentaglio la garanzia del corretto  svolgimento
delle funzioni che ordinariamente si  ascrivono  alla  competenza  di
questa Regione. 
    In definitiva la norma in  esame,  letta  in  uno  con  le  altre
disposizioni che stabiliscono limiti al patto di stabilita', potrebbe
violare i principi di certezza delle entrate,  di  affidamento  e  di
corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, all'esercizio  delle
quali esse sono preordinate (vedi C. cost. nn. 188/2015 e 10/2016)